RIFIUTO DI SOTTOPORSI A TEST TOSSICOLOCICO: E' REATO ANCHE SE IL CONDUCENTE SI E' ALLONTANTATO DAL VEICOLO
Ti
sei messo alla guida dopo aver fatto uso di sostanze
stupefacenti, poi sei sceso e ti sei allontanato temporaneamente dal tuo veicolo. Cosa succede se le forze dell'ordine, poco dopo, ti
fermano e ti intimano di sottoporti al test tossicologico? Puoi rifiutarti o il
tuo rifiuto integra il reato previsto dall'art. 187 del codice della
strada?
Se sei curioso di saperlo, sei nel posto giusto.

Quando si configura il reato di rifiuto di sottoporsi a test tossicologico.
In prima istanza, ti devo ricordare che pur essendo un reato contravvenzionale, le conseguenze che derivano da una condanna in sede penale, anche per il rifiuto di sottoporsi a test tossicologico, sono serie e non vanno sottovalutate.
Per questa ragione, ti consiglio di rivolgerti ad un bravo professionista: contattami senza alcun impegno.
Fatta questa premessa, ti segnalo subito che il reato di rifiuto di sottoporsi
al test tossicologico, previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, è
configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2,
2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.
Per tutto quello che sarà detto di qui a poco, è importante sottolineare che che secondo le previsioni delle norme che abbiamo appena menzionato, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare
l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti.
L'accompagnamento presso una struttura sanitaria per il test tossicologico.
L'accompagnamento presso una struttura sanitaria è legittimo anche quando, avendo avuto esito
positivo gli accertamenti non invasivi, o anche quando vi è un altro ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di
personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Pertanto, per
gli accertamenti non invasivi non vi è alcuna necessità che il soggetto
cui viene indirizzata la richiesta presenti una sintomatologia che lasci
sospettare lo stato di alterazione psico-fisica da sostanze
stupefacenti. Né si può ritenere corretta la generica affermazione - pure condivisa, in alcune occasioni - secondo la quale
in ogni caso la fattispecie del rifiuto presupporrebbe la presenza di
una sintomatologia univoca dell'avvenuta assunzione di sostanze
stupefacenti è quindi del tutto destituita di fondamento. Tale
sintomatologia, infatti, è richiesta - e soltanto in alternativa all'assenza del
diverso presupposto della positività dell'accertamento non invasivo -
unicamente per procedere al prelievo di campione biologico presso
struttura sanitaria.
E' necessario che il conducente sia della guida affinché gli possa esser richiesto di sottoporsi al test tossicologico?
Quanto alla necessità che la persona a cui sia richiesto di
effettuare il test tossicologico sia alla guida
di un veicolo, il termine < conducente > utilizzato dalle previsioni di
legge sta sì ad indicare un'attività di guida in atto; ma
l'attualità della conduzione va ritenuta non tanto con riferimento allo
svolgimento delle operazioni di guida quanto alla perdurante immissione
nella circolazione stradale. Ciò è imposto dalla ratio della disciplina,
che tende ad evitare che dalla circolazione stradale possano derivare
pericoli e danni alle cose e alle persone.
In altre parole, deve considerarsi conducente risulta conducente
anche chi, giunto in un'area di
sosta alla guida di un veicolo, se ne allontani temporaneamente per
rifocillarsi, se successivamente deve nuovamente porsi alla guida.
Tanto più, dunque, la condizione di " conducente " deve essere attribuita anche a chi ia stato
individuato come tale mentre era alla guida ma venga controllato solo dopo aver cessato la conduzione.
Conclusioni
Per tutto quanto sinora abbiamo detto, se vieni individuato lontano dal
tuo veicolo dal quale eri da poco e solo temporaneamente sceso, in
presenza di elementi tali da far ritenere che tu sia in uno
stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze droganti, ti
può essere richiesto di effettuare il test tossicologico.
In questa prospettiva, se ti viene richiesto di effettuare il test, il rifiuto integrerà il reato previsto dall'art. 167 del codice della strada.