PRODURRE IN GIUDIZIO DATI PERSONALI: TRA PRIVACY E ILLECITO TRATTAMENTO.
Sei una parte di un giudizio penale o civile e credi che i tuoi dati personali siano stati oggetto di un trattamento illecito della tua controparte e quindi ritieni che sia stato violato il tuo diritto alla privacy?
Scopriamo se ciò che credi è vero.

Cosa dice la legge?
Il reato di illecito trattamento di dati personali è previsto dall'art. 167, comma 2 del d. lgs 196/2003, così come di recente modificato dal d. lgs 10 agosto 2018, n. 101. Questa norma ora dispone che : "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2- octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
La Giurisprudenza e il concetto di nocumento.
Ciò posto, occorre ricordare che, nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 in esame, il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento (Sez. 3, n. 29549 del 7/2/2017, F, Rv. 270458, citata in sentenza).
In un primo tempo, la giurisprudenza aveva qualificato il verificarsi del nocumento
quale condizione oggettiva di punibilità "intrinseca", che attualizza
l'offesa dell'interesse tutelato già realizzata dal fatto tipico. A tale proposito, si riferiscono le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:
- Sez. 3, n.
7504 del 16/7/2013, dep. (2014), Pontillo, Rv. 259261;
- Sez. 5, n. 44940 del
28/9/2011, C. e altro, Rv. 251448;
- Sez. 3, n. 16145 del 5/3/2008, P.C. in proc.
Amorosi e altro, Rv. 239898;
- Sez. 3, n. 28680 del 26/3/2004, Modena, Rv. 229465.
Secondo questo primo orientamento, dunque, il reato di illecito trattamento dei dati personali costituirebbe una fattispecie di pericolo concreto, integrata
dalla condotta di trattamento, assistita dal dolo specifico, punibile solo a
condizione del verificarsi del predetto accadimento.
Più recentemente, però,
il nocumento è stato ritenuto un elemento costitutivo del reato, avuto riguardo
alla sua omogeneità rispetto all'interesse leso e alla sua diretta derivazione
causale dalla condotta tipica. con conseguente necessità che esso sia previsto
e voluto o, comunque, accettato dall'agente come conseguenza della propria
azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il
fine dell'azione stessa (Sez. 3, n. 40103 del 5/2/2015, Ciulla, Rv. 264798).
La
medesima sentenza evidenzia anche che, indipendentemente dalla sua
qualificazione, il nocumento deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente
rilevante di
qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla
quale si riferiscono i dati o le informazioni protette. Sul punto, si vedano le seguenti sentenze:
- Sez. 3, n. 30134 del
28/5/2004, Barone, Rv. 229472;
- Sez. 3, n. 23798 del 24/5/2012, Casalini e
altro, in motivazione;
- Sez. 5, n. 44940 del 28/9/2011, C. e altro, in
motivazione
- Sez.
3, n. 7504 del 16/7/2013, (dep. 2014), Pontillo, Rv. 259261;
- Sez. 3, n. 17215 del 17/2/2011, L., Rv. 249991). 5.
Conclusioni: produrre in giudizio dati personali è reato?

Affinché possa configurarsi il reato dell'illecito trattamento dei dati personali, deve perciò dimostrarsi o, quantomeno, prospettarsi, la diffusione dei dati personali al di fuori della ristretta cerchia di soggetti che ne erano venuti a conoscenza per ragioni professionali, e che restavano, per ciò stesso, a loro volta assoggettati al dovere di riservatezza.
In conclusione, in linea di principio, il necessario requisito del nocumento richiesto per la configurazione del reato dall'art. 167 d.lgs. 196/2003 non può ritenersi sussistente, in caso di produzione in un giudizio civile o penale di documenti contenenti dati personali. E questo ancorché effettuata al di fuori dei limiti consentiti per il corretto esercizio del diritto di difesa.
Tale condotta può configurare il reato illecito trattamento dei dati personali solo se ci si trovi in presenza di elementi
fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell'interesse
protetto.