OMICIDIO STRADALE: LA VELOCITA' ECCESSIVA DELL'ALTRO VEICOLO E' SEMPRE PREVEDIBILE.

07.06.2019

Ti sei fermato in macchina e hai provato a fare una manovra brusca. Sopravviene un veicolo ad alta velocità e non riesci ad evitarlo. Il conducente dell'altra vettura muore sul colpo: è omicidio stradale o la forte velocità dell'altra vettura è idonea ad eliminare la tua responsabilità penale?

Omicidio stradale: cosa prevede la legge?

Se sei qui, probabilmente, è perché sei preoccupato e vuoi capire se l'eccessiva velocità dell'altro conducente ti consentirà di non riportare conseguenze, sul piano penale, per l'omicidio stradale in cui sei stato coinvolto, tuo malgrado.
Te lo dico subito: prima di trattare compiutamente l'argomento, però, voglio darti un suggerimento fondamentale. Il reato di omicidio stradale è molto serio e prevede una pena davvero severa. Affinché tu possa essere davvero tutelato nel miglior modo possibile, contatta un avvocato. Per una prima opinione, se lo ritieni, puoi contattare me cliccando qui.

Bene, ci siamo.

Cosa prevede la legge rispetto all'omicidio stradale?

L'art. 589 bis del codice penale, introdotto da poco tempo nel nostro sistema penalistico, dispone che chiunque causi per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Da questa disposizione appare molto chiaro che, a seguito di un sinistro stradale mortale, affinché possa essere applicata questa norma 

  • la morte dovrà essere causa di una condotta colposa dell'altra persona coinvolta nel sinistro;
  • deve esserci una violazione delle norme della circolazione stradale. 

Eccessiva velocità dell'altro conducente: disamina dell'interruzione del nesso di causalità nel reato di omicidio stradale.

Secondo l'orientamento, assolutamente uniforme, della Corte di Cassazione, l'interruzione del nesso causale tra una condotta ed evento si verifica solo nei casi in cui la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, Sentenza n. 3312 del 02/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 269001; cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 18/03/2015 Ud. (dep. 29/04/2015 ) Rv. 263581; Sez. 4, Sentenza n. 25689 del 03/05/2016 Ud. (dep. 21/06/2016 ) Rv. 267374; Sez. 4, Sentenza n. 53541 del 26/10/2017 Ud. (dep. 27/11/2017 ) Rv. 271846).
Per questa ragione, in tema di omicidio stradale, si deve ritenere causa sopravvenuta solo quella che si connota per assoluta anomalia ed eccezionalità, tanto da risultare imprevedibile anche in astratto per l'agente. Ora, seguendo questo ragionamento, quindi, in più di una occasione, in giurisprudenza di è avuto modo di affermare che una velocità inadeguata ai luoghi o il mancato corretto utilizzo del casco non costituiscono certamente fattori imprevedibili, trattandosi non di comportamenti atipici, ma di  comportamenti tipici, seppure adottati in violazione delle norme sulla circolazione stradale. La tipicità della violazione dell'altro utente della strada, rende sempre prevedibile il suo comportamento.

Manovra sconsiderata e provedibilità della violazione del codice dell'astrada da parte dell'altro conducente.

Alcuni degli obblighi previsti dalla normativa destinata a regolare l'attività di per sé rischiosa della circolazione stradale, hanno quale scopo non solo quello di assicurare un ordinato traffico dei veicoli e dei pedoni, ma anche quello di evitare che la violazione da parte di alcuni soggetti di disposizioni che dovrebbero regolare la loro marcia, crei situazioni pericolose, evitabili con la prudente osservanza delle regole da parte degli altri utenti. L'eccessiva velocità di un veicolo, rientra proprio fra quel tipo di violazioni che possono essere previste da colui che deve effettuare un'inversione di marcia. Manovra questa che di per sé comporta un rischio maggiore della prosecuzione della marcia nella direzione, perché implica sempre l'attraversamento perpendicolare della carreggiata impegnata, e quindi la necessità della strada sgombra da due parti per un tempo che non può essere istantaneo e neppure brevissimo.

Ecco che, allora, l'adempimento ai doveri previsti dall'art. 154 C.d.S. per intraprendere la manovra -consistenti nell'assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel segnalare con anticipo sufficiente la propria intenzione- dovrà essere per cosi dire 'calibrato' sul tempo necessario a portarla a compimento, tenendo conto anche delle possibili violazioni delle norme precauzionali da parte di terzi.