LIMITE ALLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 febbraio - 22 aprile 2020, n. 12709
La sentenza che si riporta qui di seguito si interroga sulla possibilità di sospendere l'esecuzione di una pena detentiva breve quando il condannato sia già in carcere, in espiazione pena per altro reato.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Bergamo ha
annullato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal
locale Procuratore della Repubblica il 7 giugno 2017 nei confronti di
D.V.G. , del quale ha disposto l'immediata scarcerazione.
Ha, in proposito, considerato che, avendo D.V. finito di espiare una
pena di due anni di reclusione ed essendo stato emesso provvedimento di
cumulo comprendente anche altra pena, in relazione alla quale egli aveva
chiesto l'ammissione a misure alternative, egli avrebbe dovuto
attendere in stato di libertà la decisione del magistrato di
sorveglianza.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha
proposto ricorso per cassazione, incentrato su un unico motivo, con il
quale deduce violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto
del fatto che il provvedimento di cumulo è stato emesso nel momento in
cui D.V. era ristretto in carcere, essendo stata revocata la misura
alternativa della detenzione domiciliare, cui in precedenza egli era
stato ammesso.
Ha, dunque, segnalato come, stando al prevalente orientamento
ermeneutico, non possa farsi luogo, in tali casi, alla sospensione
dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p..
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. In fatto, è incontestato che il provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti annullato dal Tribunale di Bergamo è stato notificato il 7
giugno 2017 a D.V.G. il quale, all'epoca, era ristretto in carcere in
esecuzione di pena definitiva con scadenza fissata al 9 giugno 2017, con
riferimento alla quale egli era stato, in precedenza, ammesso alla
misura alternativa della detenzione domiciliare, successivamente
revocata.
È, ugualmente, pacifico che il provvedimento di cumulo annullato
comprendeva anche la sanzione di sei mesi di reclusione, irrogata dal
Tribunale di Bergamo con sentenza del 9 novembre 2015, in relazione alla
quale D.V. aveva già presentato, il 24 gennaio 2017, istanza di
ammissione a misura alternativa alla detenzione sulla quale, alla data
di notifica del provvedimento di cumulo, non era intervenuta la
decisione della magistratura di sorveglianza.
3. Sul piano giuridico, il thema decidendum attiene all'applicabilità
della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi prevista
dall'art. 656 c.p.p., comma 5, al caso in cui, al momento
dell'esecuzione della pena, il condannato sia ristretto in carcere in
espiazione di altro titolo.
La giurisprudenza di legittimità, dopo un'iniziale oscillazione, è da
tempo ferma nel fornire risposta negativa al quesito, a tal fine
inducendo la finalità dell'istituto della sospensione, volto ad impedire
l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare a uno dei regimi
alternativi alla detenzione, esigenza, all'evidenza, insussistente nei
riguardi di condannato che già si trovi ristretto in carcere, ancorché
per titolo diverso da quello da eseguire (Sez. 1, n. 29940 del
29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, Rv. 267325; Sez. 1, n. 52197 del
29/10/2014, Romano, Rv. 261458; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di
Marzo, Rv. 244652).
Tale orientamento ermeneutico, che qui si condivide e riafferma, è da
ritenere ormai consolidato rispetto al diverso indirizzo di legittimità
in passato espresso (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, I3uonomo, Rv.
224976; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096; Sez. 3, n.
8880 del 08/02/2001, Aspromonte, Rv. 218625), correlato alla
interpretazione restrittiva delle eccezioni all'automatica sospensione
dell'ordine di carcerazione per le condanne a pene detentive brevi,
contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 5, nella formulazione introdotta
con la L. 27 maggio 1998, n. 165, ed alla prevalenza di detta
disposizione, quale norma più favorevole, sul principio di esecuzione
unitaria delle pene concorrenti fissato dall'art. 663 c.p.p., con
provvedimento di natura amministrativa, in quanto tale insuscettibile di
acquisire il carattere della definitività.
Il filone minoritario è stato superato dalle contrarie argomentazioni
di dissenso, motivatamente rimarcate da questa Corte (Sez. 1, n. 6779
del 25/01/2005, in parte motiva) e reiterate nelle decisioni sopra
richiamate, in cui sono stati precisati i confini di operatività del
meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione anche sulla base dei
richiamati lavori preparatori della indicata novella legislativa e
delle ragioni che l'hanno ispirata, oltre che su considerazioni
logico-sistematiche, fondate sulla lettura dell'art. 656 c.p.p., comma
2, e sul principio della unitarietà dell'esecuzione.
Nella stessa direzione milita, peraltro, il rilievo, operato dal
ricorrente e fatto proprio dal Procuratore generale nella requisitoria
scritta, secondo cui, seguendo l'impostazione proposta dal Tribunale di
Bergamo, si imporrebbe l'esecuzione, in costanza di detenzione per altra
causa, degli accertamenti propedeutici all'accertamento delle
condizioni per l'ammissione a misura alternativa in relazione a pena
l'avvio della cui esecuzione si collocherebbe in epoca futura, e magari
lontana, così illogicamente inducendo una valutazione prognostica, da
parte della magistratura di sorveglianza, disancorata dal contesto
fattuale e giuridicamente incongrua.
4. L'applicazione dell'evocato principio di diritto porta a ritenere,
conclusivamente, l'illegittimità del provvedimento impugnato, che va,
pertanto, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per
l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.