LE DIFFERENZE TRA INGIURIA, DIFFAMAZIONE E CALUNNIA [VIDEO]
Ingiuria, diffamazione e calunnia spesso vengono utilizzati come se fossero sinonimi. In realtà, essi non sono affatto sinonimi ed anzi, rappresentano tre illeciti che muovono da presupposti diversi e determinano conseguenze diverse.
Nel video pubblicato qui in basso, analizzeremo proprio le differenze tra ingiuria diffamazione e calunnia.
Come vengono definite dalla legge ingiuria, diffamazione e calunnia?
Qui di seguito elenco il dettato normativo relativo a ciascun illecito, per capire come, già ad una prima evidenza, gli illeciti in esame siano caratterizzati da significative differenze.
- INGIURIA - Art. 594 c.p.: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. - DIFFAMAZIONE - Art. 595 c.p.:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate. CALUNNIA - Art. 368 c.p.:
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Le differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia
Scopri nel video sopra riportato tutte le differenze tra questi illeciti e, soprattutto, per quale motivo sono puniti diversamente dalla legge.
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