L' ARCHIVIAZIONE PER TENUITÀ DEL FATTO VA ISCRITTA NEL CASELLARIO

06.10.2019

Da quando è stato introdotto l'art. 131 bis nel codice penale, è sempre stato dibattuto se il provvedimento che dispone l'archiviazione del procedimento per tenuità del fatto dovesse essere iscritto nel casellario giudiziale oppure no. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente fatto chiarezza sul punto. Continua a leggere!

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Cosa è la tenuità del fatto?

Nel 2015 Il legislatore ha introdotto nel nostro sistema penalistico l'art. 131 bis.
Per linee generali, esso dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Il giudice può pronunciare il provvedimento con il quale dichiara il fatto di particolare tenuità sia nella fase del giudizio, sia nella fase che precede il processo, vale a dire a chiusura della fase delle indagini preliminari.

In questo caso il Giudice (GIP) emetterà un provvedimento di archiviazione.

A questo proposito si è sempre discusso se questo provvedimento di archiviazione dovesse o meno essere iscritto nel casellario oppure no.

Le Sezioni Unite e l'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario.

La questione di diritto per la quale sono state chiamate alla risposta le Sezioni unite è la seguente: "Se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f), come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 4".
Prima di esaminare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione in oggetto, è opportuno ricostruire, brevemente, il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, per quanto di interesse ai fini della soluzione della questione proposta.

L'ambiguità del dato normativo di riferimento.

In prima istanza, le Sezioni Unite rilevano come il dato testuale presenti tratti di indubbia ambiguità che non consentono di estrarre con la necessaria certezza il significato della disposizione affidandosi esclusivamente all'interpretazione letterale, che necessita pertanto di essere integrata ricorrendo ad altri strumenti ermeneutici.

E quali sono gli altri strumenti ermeneutici che ha preso in considerazione la Corte di Cassazione?

L'iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione: il primo dato a favore.

Un primo elemento idoneo a definire l'effettiva estensione dell'obbligo di registrazione dei provvedimenti riguardanti la non punibilità per tenuità del fatto è ricavabile dalla ricostruzione della volontà storica del legislatore, questa sì univocamente rivelatasi nella Relazione ministeriale allo schema del D.Lgs. n. 28 del 2015, dove espressamente si afferma "la necessità di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorché adottato mediante decreto d'archiviazione" ed ancor più specificamente si precisa, ad illustrazione delle modifiche apportate al Testo Unico, che "il requisito della "non abitualità" del comportamento (....) impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tali causa".
La Relazione, in definitiva, evidenzia l'intimo ed irrinunciabile collegamento esistente tra la memorizzazione di tutti i provvedimenti che hanno applicato il nuovo istituto e l'effettiva operatività della condizione di non abitualità del comportamento. E proprio in tal senso, tra l'altro, il documento in questione giustifica la scelta di configurare, al comma 1-bis dell'art. 411 c.p.p., una speciale procedura che prevede la garanzia per l'indagato di accedere al contraddittorio qualora l'archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso art. 131-bis.
Condizione che presuppone, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., comma 3, anche la considerazione dei pregressi reati della stessa indole commessi dall'autore. Come già ricordato dalla sentenza Tushaj, è peraltro significativo che la disposizione richiamata, nel definire la serialità ostativa, faccia riferimento ai "reati" commessi e non alle "condanne" subite ed imponga la valutazione anche dei fatti ritenuti di particolare tenuità. Ne deriva l'evidente esigenza di consentire al giudice del nuovo reato, perché possa rispettare il dettato normativo, di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità.

L'iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione: il secondo dato a favore.

Un secondo e decisivo elemento in favore dell'iscrizione dei provvedimenti di archiviazione è poi ritraibile dalle altre modifiche apportate dal D.Lgs. n. 28 del 2015 al Testo Unico.
La novella è intervenuta anche sulle disposizioni (artt. 24 e 25) che stabiliscono il contenuto dei certificati del casellario, vietando che gli stessi menzionino i "provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p." ed ha esteso agli stessi provvedimenti l'obbligo di eliminazione delle iscrizioni (previsto dall'art. 5 del Testo Unico) trascorsi dieci anni dalla loro pronunzia.
Tuttavia, nel Testo Unico, le espressioni "provvedimenti giudiziari" e "provvedimenti giudiziari definitivi" hanno un significato autonomo e tipico, in quanto tassativamente definito dall'art. 2. Disposizione per la quale i primi sono "la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria", mentre i secondi sono i provvedimenti divenuti irrevocabili o, comunque, non più soggetti ad impugnazione "con gli strumenti diversi dalla revocazione".
È dunque evidente che le descritte modifiche apportate nel 2015 nell'evocare i "provvedimenti giudiziari" e non solo quelli "definitivi" presuppongono l'avvenuta iscrizione nel casellario di tutti i provvedimenti concernenti la particolare tenuità del fatto, compresi quelli di archiviazione, dissolvendo così l'ambiguità del periodo aggiunto dalla stessa novella all'art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico.

I problemi di costituzionalità e di compatibilità con la CEDU

Stabilito dunque che la disposizione da ultima richiamata impone l'iscrizione nel casellario non solo dei provvedimenti definitivi che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., è necessario affrontare le riserve sulla compatibilità costituzionale e convenzionale di tali conclusioni avanzate da alcune pronunzie della Corte di Cassazione.
In proposito è agevole evidenziare come alcuna lesione dell'art. 24 Cost. è prospettabile, nella misura in cui la speciale disciplina prevista dall'art. 411 c.p.p., comma 1-bis, consente all'indagato di dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto.
Nemmeno appaiono condivisibili i dubbi - sviluppati soprattutto nella sentenza Vanzo - in merito alla presunta incompatibilità dell'iscrizione con l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Innanzitutto tali dubbi non appaiono formulati nella misura in cui imputano all'iscrizione del provvedimento di archiviazione la lesione del suindicato diritto, quando, semmai, questa deriverebbe dall'obbligo di considerare, ai fini della valutazione della non abitualità del comportamento, anche i reati dichiarati non punibili anticipatamente.

È infatti agevole sostenere che, anche qualora non si procedesse alla registrazione nel casellario di tali decisioni, il giudice dovrebbe tenerne conto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., comma 3 se comunque documentate agli atti, a meno di non voler escludere che tale disposizione riguardi i reati della stessa indole per i quali la tenuità del fatto è stata dichiarata al di fuori del giudizio. Conclusione che finirebbe per compromettere in radice le finalità deflattive e di rapida espulsione dell'autore di fatti bagatellari dal circuito giudiziario - con il conseguente risparmio dei costi di varia natura che l'accesso alla fase processuale gli comporta - che l'anticipazione della pronunzia liberatoria intende perseguire, posto che il pubblico ministero, per evitare i già segnalati possibili abusi dell'istituto, difficilmente rinuncerebbe in tal caso ad esercitare comunque l'azione penale allo scopo di vedere adottato un provvedimento sicuramente assoggettabile ad iscrizione.
Non di meno, va ricordato che la citata disposizione sovranazionale configura il diritto di riesame presso una giurisdizione superiore esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od alle condanne. Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all'indagato compiuta in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio. Conclusione peraltro confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall'art. 651-bis c.p.p. alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente.
Nè l'iscrizione in sé considerata può essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare. La più volte ricordata esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis c.p. dalle certificazioni del casellario, rende infatti evidente come l'iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata, come già evidenziato dalla sentenza Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima richiamata ed all'interno del circuito giudiziario.

In definitiva: il provvedimento di archiviazione va iscritto nel casellario?

In conclusione, secondo le Sezioni Unite, a risoluzione del contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione".

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