L' ARCHIVIAZIONE PER TENUITÀ DEL FATTO VA ISCRITTA NEL CASELLARIO
Da quando è stato introdotto l'art. 131 bis nel codice penale, è sempre stato dibattuto se il provvedimento che dispone l'archiviazione del procedimento per tenuità del fatto dovesse essere iscritto nel casellario giudiziale oppure no. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente fatto chiarezza sul punto. Continua a leggere!

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Cosa è la tenuità del fatto?
Nel 2015 Il legislatore ha introdotto nel nostro sistema penalistico l'art. 131 bis.
Per linee generali, esso dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Il giudice può pronunciare il provvedimento con il quale dichiara il fatto di particolare tenuità sia nella fase del giudizio, sia nella fase che precede il processo, vale a dire a chiusura della fase delle indagini preliminari.
In questo caso il Giudice (GIP) emetterà un provvedimento di archiviazione.
A questo proposito si è sempre discusso se questo provvedimento di archiviazione dovesse o meno essere iscritto nel casellario oppure no.
Le Sezioni Unite e l'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario.
La questione di diritto per la quale sono state chiamate alla risposta le
Sezioni unite è la seguente: "Se il provvedimento di archiviazione per
particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto
nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, art. 3, comma 1, lett. f), come modificato dal D.Lgs. 16 marzo
2015, n. 28, art. 4".
Prima di esaminare gli orientamenti della giurisprudenza di
legittimità sulla questione in oggetto, è opportuno
ricostruire, brevemente, il quadro normativo di riferimento e la sua
evoluzione, per quanto di interesse ai fini della soluzione della
questione proposta.
L'ambiguità del dato normativo di riferimento.
In prima istanza, le Sezioni Unite rilevano come il dato testuale presenti tratti di indubbia ambiguità che non
consentono di estrarre con la necessaria certezza il significato della
disposizione affidandosi esclusivamente all'interpretazione letterale,
che necessita pertanto di essere integrata ricorrendo ad altri strumenti
ermeneutici.
E quali sono gli altri strumenti ermeneutici che ha preso in considerazione la Corte di Cassazione?
L'iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione: il primo dato a favore.
Un primo elemento idoneo a definire l'effettiva estensione dell'obbligo
di registrazione dei provvedimenti riguardanti la non punibilità per
tenuità del fatto è ricavabile dalla ricostruzione della volontà storica
del legislatore, questa sì univocamente rivelatasi nella Relazione
ministeriale allo schema del D.Lgs. n. 28 del 2015, dove espressamente
si afferma "la necessità di iscrivere nel casellario giudiziale il
provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorché adottato
mediante decreto d'archiviazione" ed ancor più specificamente si
precisa, ad illustrazione delle modifiche apportate al Testo Unico, che
"il requisito della "non abitualità" del comportamento (....) impone un
sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare
tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di
archiviazione adottati per tali causa".
La Relazione, in definitiva, evidenzia l'intimo ed irrinunciabile collegamento
esistente tra la memorizzazione di tutti i provvedimenti che hanno
applicato il nuovo istituto e l'effettiva operatività della condizione
di non abitualità del comportamento. E proprio in tal senso, tra
l'altro, il documento in questione giustifica la scelta di configurare,
al comma 1-bis dell'art. 411 c.p.p., una speciale procedura che prevede
la garanzia per l'indagato di accedere al contraddittorio qualora
l'archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso art. 131-bis.
Condizione che presuppone, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., comma 3,
anche la considerazione dei pregressi reati della stessa indole commessi
dall'autore. Come già ricordato dalla sentenza Tushaj, è peraltro
significativo che la disposizione richiamata, nel definire la serialità
ostativa, faccia riferimento ai "reati" commessi e non alle "condanne"
subite ed imponga la valutazione anche dei fatti ritenuti di particolare
tenuità. Ne deriva l'evidente esigenza di consentire al giudice del
nuovo reato, perché possa rispettare il dettato normativo, di conoscere
anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la
causa di non punibilità.
L'iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione: il secondo dato a favore.
Un secondo e decisivo elemento in favore dell'iscrizione dei
provvedimenti di archiviazione è poi ritraibile dalle altre modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 28 del 2015 al Testo Unico.
La novella è intervenuta anche sulle
disposizioni (artt. 24 e 25) che stabiliscono il contenuto dei
certificati del casellario, vietando che gli stessi menzionino i
"provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai
sensi dell'art. 131-bis c.p." ed ha esteso agli stessi provvedimenti
l'obbligo di eliminazione delle iscrizioni (previsto dall'art. 5 del
Testo Unico) trascorsi dieci anni dalla loro pronunzia.
Tuttavia, nel Testo Unico, le espressioni
"provvedimenti giudiziari" e "provvedimenti giudiziari definitivi"
hanno un significato autonomo e tipico, in quanto tassativamente
definito dall'art. 2. Disposizione per la quale i primi sono "la
sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso
dall'autorità giudiziaria", mentre i secondi sono i provvedimenti
divenuti irrevocabili o, comunque, non più soggetti ad impugnazione "con
gli strumenti diversi dalla revocazione".
È dunque evidente che le descritte modifiche apportate nel 2015
nell'evocare i "provvedimenti giudiziari" e non solo quelli "definitivi"
presuppongono l'avvenuta iscrizione nel casellario di tutti i
provvedimenti concernenti la particolare tenuità del fatto, compresi
quelli di archiviazione, dissolvendo così l'ambiguità del periodo
aggiunto dalla stessa novella all'art. 3, comma 1, lett. f) del Testo
Unico.
I problemi di costituzionalità e di compatibilità con la CEDU
Stabilito dunque che la disposizione da ultima richiamata impone
l'iscrizione nel casellario non solo dei provvedimenti definitivi che
hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., è
necessario affrontare le riserve sulla compatibilità costituzionale e
convenzionale di tali conclusioni avanzate da alcune pronunzie della Corte di Cassazione.
In proposito è agevole evidenziare come alcuna lesione dell'art. 24
Cost. è prospettabile, nella misura in cui la speciale disciplina
prevista dall'art. 411 c.p.p., comma 1-bis, consente all'indagato di
dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della
richiesta di archiviazione per tenuità del fatto.
Nemmeno appaiono condivisibili i dubbi - sviluppati soprattutto nella
sentenza Vanzo - in merito alla presunta incompatibilità dell'iscrizione
con l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo.
Innanzitutto tali dubbi non appaiono formulati nella misura in cui
imputano all'iscrizione del provvedimento di archiviazione la lesione
del suindicato diritto, quando, semmai, questa deriverebbe dall'obbligo
di considerare, ai fini della valutazione della non abitualità del
comportamento, anche i reati dichiarati non punibili anticipatamente.
È
infatti agevole sostenere che, anche qualora non si procedesse alla
registrazione nel casellario di tali decisioni, il giudice dovrebbe
tenerne conto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., comma 3 se comunque
documentate agli atti, a meno di non voler escludere che tale
disposizione riguardi i reati della stessa indole per i quali la tenuità
del fatto è stata dichiarata al di fuori del giudizio. Conclusione che
finirebbe per compromettere in radice le finalità deflattive e di rapida
espulsione dell'autore di fatti bagatellari dal circuito giudiziario -
con il conseguente risparmio dei costi di varia natura che l'accesso
alla fase processuale gli comporta - che l'anticipazione della pronunzia
liberatoria intende perseguire, posto che il pubblico ministero, per
evitare i già segnalati possibili abusi dell'istituto, difficilmente
rinuncerebbe in tal caso ad esercitare comunque l'azione penale allo
scopo di vedere adottato un provvedimento sicuramente assoggettabile ad
iscrizione.
Non di meno, va ricordato che la citata disposizione sovranazionale
configura il diritto di riesame presso una giurisdizione superiore
esclusivamente in riferimento alle dichiarazioni di colpevolezza od alle
condanne. Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale sulla
sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all'indagato compiuta
in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimilabile ad una
dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione,
avvenendo in una fase anteriore al giudizio. Conclusione peraltro
confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce
gli effetti invece riservati dall'art. 651-bis c.p.p. alle dichiarazioni
giudiziali dell'esimente.
Nè l'iscrizione in sé considerata può essere ritenuta un effettivo
pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare. La più
volte ricordata esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non
punibilità ex art. 131-bis c.p. dalle certificazioni del casellario,
rende infatti evidente come l'iscrizione assolva esclusivamente a quella
funzione di memorizzazione della loro adozione destinata, come già
evidenziato dalla sentenza Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto
nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima
richiamata ed all'interno del circuito giudiziario.
In definitiva: il provvedimento di archiviazione va iscritto nel casellario?
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, a risoluzione del contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione".