IL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE.

04.02.2020

Le persone che non sono in grado di sostenere le spese di un avvocato in sede penale, possono essere ammesse, se ne ricorrono le condizioni, al gratuito patrocinio.
Lo Stato riconosce e garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale, a maggior ragione per quelle persone il cui reddito non consente di sobbarcarsi l'ulteriore spesa di un Avvocato Penalista.

Per scoprire se puoi accedere al gratuito patrocinio, leggi la guida appositamente riportata e, se hai ancora dubbi, contattami utilizzando il modulo di contatto che trovi in questa pagina scorrendo in basso.


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Quali sono i requisiti economici richiesti per l'accesso al Gratuito Patrocinio?

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) in ambito penale la persona che abbia un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Tale circostanza deve essere rappresentata o con una dichiarazione dei redditi o attraverso altro documento certificativo, oppure con una autocertificazione.
Per reddito si intende non soltanto quello dell'interessato, ma il totale risultante da tutto il nucleo familiare. Per esempio, se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, per la concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
In questo caso (e solo nell'ambito penale) il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Chiaramente, se una controversia nasce in ambito familiare (per esempio, nel caso di maltrattamenti in famiglia) si tiene conto del solo reddito personale..

Chi può richiedere l'ammissione al Gratuito Patrocinio?

  • i cittadini italiani;

  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

  • l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

  • colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

I casi di Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e di stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda per l'ammissione al Gratuito Patrocinio?

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva

  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio

  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare

  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile

  • può accogliere l'istanza

  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

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