Guida in stato di ebbrezza: no a sospensione patente se la messa alla prova ha esito positivo.
Il giudice il quale - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 ottobre - 14 novembre 2016, n. 47991
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Milano con sentenza
15/12/2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G.J.R.
- in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, accertato in
(OMISSIS) ed aggravato dall'aver provocato un incidente in occasione
della suddetta guida - per estinzione del reato a seguito di esito
positivo della messa alla prova; ed ha disposto nei confronti del
predetto la sospensione della patente per un periodo di anni due.
2.Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, articolando due profili di doglianza.
2.1. Nel primo, il ricorrente deduce violazione della legge 67/2014 e dell'art. 224 del d. lgs. 30/4/1992, n. 285.
Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado, a
seguito della conclusione positiva della messa alla prova e del
conseguente proscioglimento per intervenuta estinzione del reato,
avrebbe erroneamente applicato nei suoi confronti la sospensione della
patente di guida.
Ciò in quanto, in assenza di una disposizione specifica, avrebbe dovuto
trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 224 comma 3
CdS, che individua la competenza nel Prefetto.
2.2. Nel secondo motivo, articolato in via subordinata, il ricorrente
deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua penale responsabilità.
Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado avrebbe
anche erroneamente applicato l'art. 186 CdS, in quanto, in assenza di
prove empiriche effettuate con l'etilometro e comunque di altro
accertamento strumentale, il fatto a lui contestato come violazione
dell'art. 186 comma 2 lettera C) avrebbe dovuto essere qualificato come
violazione dell'art. 186 comma 2 lettera A.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Milano, se mai avesse avuto il
potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, previa qualificazione del fatto come
violazione dell'art. 186 comma 2 lettera A, avrebbe dovuto applicare la
sanzione amministrativa nella durata prevista da detta ultima
disposizione, notevolmente inferiore a quella applicata.
Considerato in diritto
1.Il primo motivo di ricorso, articolato in via di principalità, è fondato.
1.1. Come è noto, con l'art. 3 comma 11 della legge 67/2014, è stato introdotto nel codice penale l'art. 168-ter.
Detto articolo, al secondo comma, prevede espressamente che l'estinzione
del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica
l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste
dalla legge.
Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo
istituto della messa alla prova - che può essere fatto rientrare, a
pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava
inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter,
laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito positivo della
prova) - si caratterizza, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del
reato per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e
pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione
dell'accusa verso l'imputato o con l'inizio dell'indagine da parte del
PM. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale
responsabilità.
1.2. Orbene, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, nel caso
della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la
competenza all'irrogazione della stessa all'esito della positiva "messa
alla prova" e dell'estinzione del reato, vada individuata, ai sensi
dell'art. 224 co. 3 Cds in capo al Prefetto (sent. n. 40069 del
17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819, il cui iter argomentativo viene qui
ripercorso per condivise ragioni).
La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: "La
declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai
sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione
della pena successiva 3 alla sentenza irrevocabile di condanna non ha
effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".
1.3. In senso contrario, non deve trarre in inganno la diversa
previsione di cui agli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del
medesimo codice della strada, benché costituisca. presupposto
indefettibile del nuovo istituto la prestazione di lavoro di pubblica
utilità ("la concessione della messa alla prova è (...) subordinata alla
prestazione di lavoro di pubblica utilità").
Invero, l'istituto della messa alla prova, previsto dall'art. 168 bis
c.p., ha in comune con l'istituto del lavoro di pubblica utilità,
previsto dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S.: il fatto
che entrambi integrano una causa di estinzione del reato ed il fatto che
entrambi si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida.
Tuttavia, i due istituti si distinguono tra loro, in quanto l'istituto
della messa alla prova prescinde dall'accertamento di una penale
responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una
composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre
l'istituto del lavoro di pubblica utilità, presuppone l'affermazione di
penale responsabilità dell'imputato (tramite la celebrazione del
giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito
abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l'adozione
dell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o anche con
decreto penale di condanna non opposto) e la condanna dello stesso ad
una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di
espiazione, costituita per l'appunto dal lavoro di pubblica utilità.
Dunque, si ribadisce, per l'applicazione della sanzione del lavoro di
pubblica utilità, è necessario il previo accertamento della
responsabilità dell'imputato. E, nel caso di positivo esito del lavoro
di pubblica utilità, si verifica, oltre all'effetto estintivo del reato,
anche un effetto favorevole sull'entità della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida. In tal caso,
infatti, il giudice fissa una udienza ad hoc nella quale emette sentenza
con la quale "dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà
della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del
veicolo sequestrato".
Qualche perplessità potrebbe destare la circostanza che, a fronte di un
accertamento di penale responsabilità, gli artt. 186 comma 9 bis e 187
comma 8 bis Cod. strada prevedano espressamente una riduzione della metà
della sanzione amministrativa, mentre analoga riduzione non è stata
prevista nel caso di estinzione del reato ex art. 168-bis c.p. laddove
manca l'accertamento di responsabilità. Tale differente disciplina,
tuttavia, è frutto di una legittima scelta del legislatore che, come si è
premurato di scrivere l'art. 168-ter del codice penale per precisare
che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge, ben avrebbe potuto
prevederne anche una riduzione. E se non l'ha fatto, evidentemente, è
perché ha considerato l'assorbente vantaggio, per chi richiede la messa
alla prova, pur a sanzione amministrativa accessoria inalterata, di
poter pervenire all'estinzione del reato senza alcun accertamento di
penale responsabilità a suo carico.
1.4. La sostanziale differenza dei suddetti due istituti induce a
ritenere che non possa trovare applicazione nel caso in esame la
procedura prevista dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Cod.
strada (competenza che lascia al giudice, in deroga alla previsione
generale di cui al citato art. 224 co. 3 Cds, la competenza, previa
fissazione di apposita udienza, a statuire la sanzione amministrativa
della sospensione della patente).
Dunque - in difetto di assimilabilità dell'istituto della messa alla
prova all'istituto del lavoro di pubblica utilità - si torna alla
previsione di carattere generale di cui all'art. 224 comma 3 bis Cod.
strada, che individua la competenza nel Prefetto.
1.5. Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con le
condivisibili conclusioni cui in passato era pervenuta questa Sezione
della Corte di legittimità in relazione all'estinzione del reato per
intervenuta oblazione (cfr., tra le tante, la sent. n. 41818 del
10/7/2009, Alibrandi, Rv. 245455; e la sent. n. 34293 del 16/3/2004, De
Luca, Rv. 229384). In quei casi si era affermato che il giudice penale,
che aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di
ebbrezza di cui all'art. 186 Cds., comma 2 per intervenuta oblazione,
non poteva applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell'art. 224
Cds., comma 3, al Prefetto, che avrebbe dovuto procedere
all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e
219 C.d.S., nelle parti compatibili.
Tale conclusione è coerente anche con la previsione di cui all'art. 186
co.2 Cds che vuole che la sanzione amministrativa accessoria
(evidentemente quella che applica il giudice, vista la previsione per
l'estinzione del reato di cui al successivo art. 224 co. 3 Cds) segua
"l'accertamento del reato". Peraltro, il secondo comma dell'art. 221
C.d.S. prevede espressamente l'ipotesi di definizione del processo
penale "per estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità", nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine
all'applicazione della sanzione amministrativa viene espressamente a
cessare perché lo prevede la stessa disposizione di legge. Il ben
diverso "accertamento", effettuato in sede amministrativa (della
violazione amministrativa) - che va sottoposto al procedimento di
accertamento specifico, incidenter tantum, nell'ambito del processo
penale nel caso ipotizzato dall'art. 221 co. 1 Cod. strada - riprenderà
dunque capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si
sia esclusa "l'esistenza di un reato che dipenda dall'accertamento di
una violazione non costituente reato..."; con la conseguenza che gli
atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede
amministrativa.
Tale conclusione, infine, si pone in continuità con quanto di recente
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13681 del
25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), secondo la quale (p.15) "quando manca
una pronunzia di condanna o di proscioglimento" - come per l'appunto si
verifica nel caso di specie - "le sanzioni amministrative riprendono la
loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione
pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento
all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale:
è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel
merito manchino".
In definitiva, il giudice il quale - come nel caso in esame - pronunci
sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod.
pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve
applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata
dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte
del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza
che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, co. 3,
Cds). L'art. 223 comma 4 Cds, dispone strumentalmente anche a tale
finalità - che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti
irrevocabili, vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici
giorni a cura del cancelliere competente.
2. Per le ragioni che precedono - risultando assorbito il secondo motivo
di ricorso, articolato in via subordinata - la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
statuizione che va eliminata.
E, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione, a cura della
Cancelleria, di copia della presente sentenza al competente Prefetto di
Milano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 224/3 C.d.S.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di
guida, statuizione che elimina.
Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza.