FILMARE RAPPORTI SESSUALI ALL'INSAPUTA DEL PARTNER: È REATO?
Con questo articolo cercheremo di capire se ed a quali condizioni si configura un reato quando viene registrato un rapporto sessuale, con uno dei due del rapporto totalmente ignaro della registrazione.

Filmare rapporto sessuale: quale norma di riferimento?
Del resto, la norma ivi prevista prevede la punizione di chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in una privata dimora
Quando è il partner a captare le immagini senza che l'altro lo sappia?
La risposta a questo quesito è molto semplice: se le scene riprese riguardano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che hanno svolgimento in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora e senza, dunque, che altri vi abbiano interferito è da escludersi la sussistenza del delitto di cui all'art. 615 bis c.p.
Solo la divulgazione o la diffusione del video o delle immagini è reato
Del resto, solo se il video in questione dovesse essere divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma sarebbe ravvisabile un (diverso) illecito penale, ma non certamente quello previsto dall'art. 615 bis c.p..
Cosa dice la Corte di Cassazione su questo tema?
Il principio di diritto che ho espresso nel paragrafo che segue, peraltro, è stato più volte condiviso dalla Corte di Cassazione, la quale ha già avuto modo di affermare che «non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che invece sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte; mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato» (Cass., Sez. V, n. 1766/2008 del 28/11/2007, Ra. Ch., Rv 239098).
Cosa sanziona la norma in esame?
La norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti
di interferenza posti in essere da chi, rispetto agli atti della vita
privata che ne sono oggetto, risulti estraneo: viceversa, chi
partecipa, con l'assenso dell'offeso, alla scena in questione (sia essa
domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una
generalità indeterminata di persone) non può essere soggetto attivo del
reato in esame.
La conclusione ora illustrata appare
coerente con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in
applicazione del citato art. 615-bis, anche in casi diversi: infatti,
il delitto de quo è stato ravvisato nella condotta di chi, «con l'uso di
una macchina fotografica, si procuri indebitamente immagini di ragazze,
partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel
camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi
d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora,
intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea, esclusiva
disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita
un'area di intimità e riservatezza» (Cass., Sez. V, n. 36032
dell'11/06/2008, Mi., Rv 241587); mentre, per converso, il medesimo
reato «non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti
di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti
siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in
spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano però, di
fatto, non protetti dalla vista degli estranei» (Cass., Sez. V, n. 44156
del 21/10/2008, Go., Rv 241745).
Va ulteriormente puntualizzato che non può intendersi decisivo, per
escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga
nell'abitazione di chi ne sia autore: quel che rileva è che il dominus loci
non sia estraneo al momento di riservatezza captato, con la conseguenza
che risponde del reato anche chi predispone una videocamera nel bagno
di casa sua per carpire immagini di chi (convivente od ospite che sia)
vi si trattenga per accudire alla propria persona; non ne risponde,
invece, il padrone di casa che si fa la doccia insieme con il suddetto
convivente od ospite, con il consenso di entrambi a condividere quella
dimensione privata, e pur decida di riprendere la scena all'insaputa
dell'altro. Ergo, il delitto deve ascriversi anche a chi predispone
strumenti per registrare le telefonate che il coniuge effettui
dall'apparecchio installato presso il comune domicilio (v. Cass., Sez.
V, n. 8762/2013 del 16/10/2012, S.), ovvero al titolare di uno studio
professionale che occulti un cellulare nella toilette per spiare le
impiegate, senza l'assenso del personale (v. Cass., Sez. III, n. 27847
del 30/04/2015, R.): nei casi appena evidenziati, il soggetto attivo non
poteva intendersi partecipe delle telefonate o dei contesti di intimità
in questione.
Né, infine, va conferita decisività alla particolare "privatezza" della scena ripresa: il
discrimine tra l'interferenza e la condotta lecita non è dato dalla
natura del momento di riservatezza violato, bensì - si ripete - dalla
circostanza che il soggetto attivo vi sia o meno estraneo.