Diffamazione su facebook: sulla individuabilità del soggetto diffamato.

Per la sussistenza del delitto di diffamazione la persona cui è diretta l'offesa deve essere determinata; non è necessario che essa sia menzionata nominativamente ma occorre che sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con certezza individuata.
Per la sussistenza del delitto di diffamazione la persona cui è diretta
l'offesa deve essere determinata; non è necessario che essa sia
menzionata nominativamente ma occorre che sia indicata in modo tale da
poter essere agevolmente e con certezza individuata. La diffamazione,
infatti, postula la propalazione o la diffusione di notizie lesive della
reputazione di un soggetto determinato o, almeno, sicuramente e
inequivocabilmente identificabile; pertanto il reato di diffamazione non
sussiste quando l'atteggiamento descritto e che si ritiene diffamatorio
sia riferibile non ad un determinato soggetto, ma ad una generica
pluralità di soggetti, non identificabili ne individuabili
specificamente.
(Sez. 6, n. 466 del 24/04/1972, Za., Rv. 122022).
Tale risalente principio è stato confermato da un consolidato
orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere
deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa
prospettazione dell'offesa, sulla base di un criterio oggettivo, non
essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di
soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (Sez. 5,
n. 11747 del 05/12/2008 - dep. 2009, Ferrara e altro, Rv. 243329).
Pertanto l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso
gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata
dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i
riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente
agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati
complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza,
l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come
fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza
dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto
l'articolo diffamatorio. (Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, De Bo. e
altri, Rv. 241548; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Sc. ed altro, Rv.
232135).