COSA È LA LEGITTIMA DIFESA
Le situazioni in cui può essere giustificata una reazione violenta sono tantissime: un ladro entra in casa e minaccia la tua famiglia se non fai quello che ti dice o se non gli indichi il posto dove hai i tuoi soldi; oppure due rapinatori armati di pistola fanno irruzione nel tuo negozio minacciandoti: queste sono situazioni spiacevoli nelle quali, nostro malgrado, ci si può trovare. Ed allora è bene sapere quando e fino a che punto ci si può spingere per difendere la nostra incolumità ed il nostro patrimonio, quando ci sono situazioni di questo tipo: in altri termini, è necessario capire quando la nostra reazione è considerata una legittima difesa.

Dopo la lettura dell'articolo (o la visione del video) se hai ancora dubbi o necessiti del mio aiuto in un processo penale, contattami:
INDICE
- Cosa è la legittima difesa.
- Quando la difesa è legittima?
- Cosa sono il "pericolo attuale" e "offesa ingiusta"?
- La proporzione tra offesa e reazione.
- La legittima difesa domiciliare: la reazione è sempre proporzionata all'offesa?
- La legittima difesa putativa.
1. Cosa è la legittima difesa.
Siccome lo Stato non può intervenire tempestivamente in ogni occasione in cui vi sia un pericolo, è stato però lasciato uno spazio all'autotutela, nel quale la nostra reazione violenta è giustificata.
Esatto! Giustificata.
La legittima difesa, di fatto, è una causa di giustificazione del reato: il termine "giustificazione" deriva dalla locuzione latina <<iustum facere>>, che significa rendere giusto. Così, nel nostro ordinamento, viene resa giusta un'azione che in linea teorica è un reato, purché però ci si trovi in determinate e specifiche situazioni e si rispettino talune condizioni.
2. Quando la difesa è legittima?
Se un rapinatore sta per fare fuoco contro di noi e riusciamo ad anticiparlo repentinamente colpendolo per primi, saremo in una palese situazione di legittima difesa.
E perché?
Perché si sono realizzate tutte le condizioni che devono essere presenti per poter ritenere legittima la difesa di fronte ad un'aggressione.
E quali sono queste condizioni?
In sostanza sono 3:
- Il pericolo deve essere attuale (il rapinatore ci sta per sparare in quel preciso momento);
- L'offesa che stiamo subendo deve essere ingiusta (non c'è alcuna norma che giustifica la rapina dell'aggressore);
- Deve esserci proporzione tra l'offesa e la difesa (lui sta per attentare alla mia vita ed io reagisco mettendo a repentaglio la sua).
A queste condizioni deve esserne aggiunta un'ultima, che va necessariamente contestualizzata e valutata in concreto dal Giudice: la reazione ad un'offesa si reputa "giusta" o comunque giustificata quando risulta essere l'unica opzione possibile in quel momento. Perciò, se ci sono delle alternative possibili alla reazione violenta, si deve preferire l'alternativa, perché la risposta offensiva potrebbe risultare eccessiva e quindi non giustificata, o comunque giustificata solo in parte.
3. Cosa sono il pericolo attuale e l'offesa ingiusta?
Ora ci tocca indugiare un po' sui concetti di pericolo attuale e di offesa ingiusta, per capire a quali condizioni effettive in cui la nostra reazione possa essere giustificata dal nostro ordinamento.
Quando dico che il pericolo deve essere attuale mi riferisco a due specifiche situazioni: una condotta da parte di un'altra persona che si stia verificando in quel momento o che sia già cominciata e
- Che il pericolo si stia verificando in quel preciso momento;
- Che il pericolo sia già cominciato e si stia protraendo nel tempo.
Questo vale ad escludere dal concetto di attualità del pericolo ogni reazione preventiva, cioè una risposta ad un'offesa che non si è ancora manifestata concretamente e che potrebbe anche essere solo potenziale.
Con il concetto di offesa ingiusta, invece, il codice
si riferisce ad un'offesa che non trovi ragione nel nostro ordinamento: più
semplicemente, se c'è una disposizione di legge che giustifica un certo
comportamento offensivo, la reazione a quell'offesa non potrà mai essere considerata
"giusta" e quindi non potremo mai parlare di legittima difesa.
Esempio di scuola rispetto a questo specifica situazione: sappiamo tutti che a
certe condizioni alle forze dell'ordine è consentito utilizzare le armi; ora,
se ci si trova in una situazione particolare in cui la polizia apre il fuoco e
noi reagiamo a quell'offensiva sparando contro i poliziotti, la nostra difesa
non sarà legittima perché manca il requisito dell'offesa ingiusta. L'offesa che genera la condotta dei poliziotti è giusta
perché legittimata da norme del nostro ordinamento giuridico che
consentono di usare le armi.
4. La proporzione tra l'offesa e la reazione.
Affinché possa dirsi che una difesa sia stata legittima, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un pericolo attuale e ad un'offesa ingiusta.
E' necessario, infatti, che la nostra difesa sia anche proporzionata all'offesa che stiamo subendo.
Il concetto di proporzione, nella legittima difesa, è fondamentale perché deve essere visto sotto diverse prospettive.
Il primo riguarda l'inevitabilità della reazione, che significa sostanzialmente due cose:
- Che non ci siamo messi noi, volontariamente, in quella situazione di pericolo;
- Che la nostra reazione sia la sola ed unica condotta possibile in quel momento.
Il secondo aspetto, invece, fa riferimento ai valori che sono in gioco. Nel diritto penale - e in questo specifico ambito - i valori vengono definiti "beni giuridici". La vita è un bene giuridico, il patrimonio è un bene giuridico, la reputazione è un bene giuridico.
La difesa sarà legittima anche in termini di proporzionalità nel momento in cui siano bilanciati i beni giuridici in gioco. Il che significa, in buona sostanza, che non posso reagire con violenza fisica ad un'offesa alla mia reputazione perché nella comparazione tra beni giuridici, il bene giuridico dell'integrità fisica di una persona è superiore a quello della reputazione o dell'onore e del decoro.
5 La legittima difesa domiciliare: la reazione è sempre proporzionata all'offesa?
Di legittima difesa domiciliare si è parlato tantissimo, soprattutto a seguito dell'ultima riforma intervenuta nel 2019.
Riporto prima un esempio, senza dare la soluzione, e attraverso la spiegazione, puoi provare a dare tu per primo una risposta.
Esempio: un uomo (Tizio) si introduce nell'abitazione di un altro (Caio) con un'ascia e, a seguito della collutazione con il proprietario di casa, perde l'ascia che finisce nelle mani di Caio. Caio, nonostante tizio sia fermo, a terra, quasi inerme, lo colpisce più volte alla testa con il manico dell'ascia, cagionandogli delle lesioni importantissime al cranio e in altre parti del corpo.
Secondo lo schema introdotto dal nostro legislatore, la difesa è legittima sempre quando l'aggressione avviene nella nostra abitazione o in un altro luogo dove viene esercitata un'attività economica (che sia un negozio, un supermercato, un'attività commerciale in generale). quando l'aggressione si manifesta con metodi violenti o con la minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.
Quindi nel caso della legittima difesa domiciliare non dobbiamo più tenere in considerazione il rapporto di proporzione tra i beni giuridici in gioco, perché quando l'offesa viene fatta tra le mura domestiche o nel nostro negozio, c'è sempre proporzione. In altri termini, il bene vita o incolumità fisica sono equiparati al bene patrimonio e reagire cagionando la morte di chi ci vuol rubare in casa, se ciò è stato fatto con violenza o minaccia di uso di armi, è considerata una condotta giustificata dalla legittima difesa.
La vera innovazione, però, è il fatto che la presunzione introdotta non opera solo sul piano della proporzione, ma anche sul piano della necessità dell'azione difensiva e dell'attualità del pericolo dell'offesa.
E' bene però non dilatare troppo il contenuto di questa
norma, perché nonostante il breve tempo
che è trascorso dall'introduzione della nuova legittima difesa domiciliare, la
Corte di Cassazione si è già espressa più volte sul punto, fissando dei paletti
che devono essere sempre tenuti a mente.
E specificamente, è stato chiarito che una reazione è sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto (o si trattenga illecitamente) all'interno del domicilio a condizione che:
- Il pericolo di offesa sia attuale;
- Che la reazione sia necessaria a difendere l'incolumità propria o altrui ovvero i beni presenti nel domicilio;
- Che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con particolare riferimento alle aggressioni a cose o denaro, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale.
Ora che abbiamo compreso le norme che disciplinano la legittima difesa domiciliare siamo sicuramente in grado di dare una soluzione all'esempio che abbiamo fatto in precedenza.
Caio non ha agito per legittima difesa domiciliare. Se il presupposto è quello che siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive, è chiaro che una volta disarmato Tizio, Caio ben avrebbe potuto chiamare la polizia o fare altro di meno lesivo, che non fosse colpire violentemente Tizio con il manico dell'ascia.
6. Legittima difesa putativa.
Ci sono dei casi in cui si ritiene (sbagliando) di trovarsi in una situazione di legittima difesa e quindi si reagisce nell'erronea convinzione di essere nel giusto.
In casi come questi, la legittima difesa si definisce putativa, perché è supposta dalla persona che reagisce all'offesa.
Esempio è quello di qualcuno che intravede una sagoma in casa sua che pare brandire un'arma e la colpisce con un'arma nell'erronea convinzione che sia un ladro che lo sta minacciando, salvo accorgersi poi che si trattava di sua moglie che si era alzata per prendere una bottiglia d'acqua.
Un altro esempio ancora più concreto, perché tratto da una vicenda reale e riportata da una sentenza recente della Corte di Cassazione: un appuntato dei carabinieri aveva visto la presenza sulla strada di sassi finalizzati a bloccare l'auto su cui viaggiava. Appena un attimo dopo nota una persona che si avvicinava con volto travisato e una pistola. Avendo avuto percezione che l'aggressore stesse per fare esplodere un colpo, l'appuntato aveva reagito preventivamente con la pistola d'ordinanza, che dopo aver colpito l'aggressore al petto ne causavano la morte. Tuttavia, successivamente veniva appurato che la pistola dell'aggressore era finta, sebbene sprovvista del tappetto rosso.
Di fatto, sia nel primo esempio che nel secondo siamo nell'ambito di una legittima difesa putativa, perché tutte le condizioni lasciavano intendere un attentato alla vita o comunque ai beni dei soggetti che ritenevano di essere in una situazione di pericolo, salvo poi constatare che quelle condizioni di pericolo non erano reali, ma erroneamente supposte.