COSA È IL PATTEGGIAMENTO E QUANDO È UTILE?

15.10.2021

Se sei sottoposto ad un procedimento penale e hai pensato che forse potrebbe essere utile chiedere un patteggiamento, dovresti dare un occhiata a questo articolo, anche per comprendere cosa ti aspetta, i vantaggi e gli svantaggi e quali benefici conseguono a questa opzione. La scelta processuale che dovrai fare deve essere ben ponderata, perché ogni strada può avere un forte impatto sulla tua vita. Continua a leggere l'articolo (se vuoi c'è anche il video) e, al termine della lettura, se avrai ancora dubbi, potrai scrivermi in privato (ti ho lasciato i miei contatti in più parti di questa pagina) per spiegarmi il tuo problema:  insieme troveremo una soluzione. 


Se hai bisogno di ulteriori informazioni dopo aver letto l'articolo (o guardato il video) non esitare a contattarmi.

INDICE:

  1. Cosa è il patteggiamento?
  2. Chi può chiedere il patteggiamento?
  3. Limiti del patteggiamento.
  4. Quando è utile e quando no? Vantaggi e svantaggi del patteggiamento.
  5. Il patteggiamento allargato.
  6. La richiesta di patteggiamento è un'ammissione di colpa?
  7. Calcolo e riduzione della pena.
  8. Patteggiamento in appello.

1. Cosa è il patteggiamento?

Quando parliamo di patteggiamento ci riferiamo ad un accordo tra indagato/imputato e pubblico ministero sulla pena da applicare.

Mi perdonerai se faccio questo paragone, però la sua semplicità è così d'impatto che magari può aiutarmi a chiarirti meglio il concetto: è un po' come se fossi in un negozio e volessi contrattare con il commerciante a proposito del prezzo di un oggetto che desideri acquistare.

Quando vuoi patteggiare una pena, il tuo avvocato contratterà con il pubblico ministero e se il magistrato si rende disponibile a questo accordo, la richiesta di quella pena sarà trasmessa al giudice che si pronuncerà definitivamente con una sentenza.

E la sentenza del giudice che accoglie la richiesta di patteggiamento non potrà essere che una pronuncia di condanna: con il patteggiamento, infatti, a parte determinate situazioni straordinarie (per esempio, se pubblico ministero e difensore non si accorgono che manca una condizione di procedibilità o se il reato si è prescritto), non c'è spazio per una assoluzione o un proscioglimento.

Scegliere di patteggiare, quindi significa rinunciare alla battaglia processuale, significa deporre le armi e arrendersi al cospetto delle accuse. E vedremo di qui a qualche istante perché può essere conveniente in alcuni casi arrendersi di fronte alle contestazioni di un capo di imputazione.

2. Chi può richiedere il patteggiamento.

L'applicazione della pena può essere richiesta dall'imputato (o dal suo procuratore speciale) e dal pubblico ministero. Nella maggior parte dei casi, sarà il difensore a farlo. Non so perché, ma in Italia c'è questa strano preconcetto (mai espresso palesemente) per il quale il consenso al patteggiamento sia un'opera caritatevole del Pubblico Ministero.

In realtà, ben potrebbe il PM sollecitare al difensore di optare per il patteggiamento, per evitare di portare avanti una situazione procedimentale irrimediabilmente compromessa. In alcuni casi, quindi, potrebbe convenire a tutte le parti un patteggiamento, a condizione che si creino i presupposti per ottenere, da un lato e dall'altro, delle situazioni di vantaggio.

Se per esempio sei stato sorpreso in flagranza di reato, in una situazione inequivocabile, nulla vieterebbe al pubblico ministero, invece di portare avanti il procedimento secondo le regole del codice, convocare il difensore per comprendere quali margini possano esserci per arrivare ad un accordo per l'applicazione della pena patteggiata.

3. Limiti del patteggiamento.

Il patteggiamento è sottoposto sia a limiti temporali che a limiti edittali e limiti di "tipologia di reato" e "tipologia di colpevole". Semplificando:

  • per limiti temporali intendo dire che ci sono delle fasi processuali oltre le quali non può essere più chiesto il patteggiamento. Per esempio, non posso chiedere il patteggiamento dopo aver celebrato un intero processo e poco prima che il giudice si ritiri per la sentenza;
  • per limiti edittali, invece, mi riferisco alla pena concreta che si prevede possa essere applicata per un determinato reato;
  • quando parlo di "tipologia di reato" e "tipologia di colpevole" intendo dire che per alcuni reati (e per alcuni autori del reato) il codice prevede espressamente che non si possa patteggiare se la pena, complessivamente considerata, supera i due anni.

Quanto ai limiti temporali, considera che il codice prevede che fin dalla fase delle indagini preliminari si può trovare un accordo per applicare una pena patteggiata. Terminata la fase delle indagini, il patteggiamento potrà essere richiesto fino alla rassegnazione delle conclusioni delle parti in sede di udienza preliminare oppure, nei procedimenti che non prevedono l'udienza preliminare, fino alla fase immediatamente precedente all'apertura del dibattimento ed infine, nei procedimenti per decreto, la richiesta va fatta con l'opposizione al decreto penale di condanna.

In generale, passando al versante dei limiti edittali, il patteggiamento ordinario potrà essere concesso quando l'accordo si raggiunge su una pena contenuta nel massimo di due anni di reclusione.

In teoria, comunque, è possibile patteggiare una pena anche se si va oltre i due anni ma non superando, in ogni caso, i cinque anni di reclusione. In questo caso saremo di fronte ad un patteggiamento che viene definito allargato, che affronteremo tra pochissimo ed in relazione al quale il patteggiamento incontra le altre due categorie di limite: quella per "tipologia di reato" e per "tipologia di autore del reato".

4. Quando è utile il patteggiamento: vantaggi e svantaggi.

E' lecito a questo punto chiedersi perché si dovrebbe scegliere questo rito alternativo: d'altra parte, è scontato che tu possa domandarti il motivo per cui dovresti arrenderti di fronte ad un'accusa.

Te la faccio molto breve: se non ci sono margini neppure minimi per una assoluzione nel merito, fare il processo o tentare un'altra strada processuale, potrebbe essere un suicidio.

In una situazione di particolare svantaggio, perciò, patteggiare la pena potrebbe essere la soluzione più opportuna.

E questo perché, anzitutto, con il patteggiamento, partendo da una trattativa con il pubblico ministero, si può raggiungere un accordo su una pena in linea con i nostri obiettivi: addirittura, se ci sono i presupposti, si può subordinare il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena, con tutti gli altri benefici che ne conseguono.

Inoltre, la pena base del reato sarà diminuita fino a un terzo, con la conseguenza, per esempio, che se si vuol partire da una pena di tre anni di reclusione, si potrebbe scendere a due anni, decurtando così un anno dalla sanzione originariamente prevista.

E ci sono anche degli altri benefici, tra i quali, il fatto che il giudice non potrà applicare le pene accessorie o misure di sicurezza (fatta salva le ipotesi di confisca previste dall'art. 240 del codice penale).

Infine - e mi sono lasciato per ultimo quest'ultima chicca - con il patteggiamento ordinario, se entro un certo lasso di tempo non si commettono altri reati della stessa indole, il reato si estingue, sarà cancellato, nel senso che non dovrai essere sottoposto all'esecuzione della pena. Specificamente, il reato sarà estinto se:

  • nel termine di cinque anni non si commette un delitto della stessa indole per il quale si è patteggiata la pena;
  • e nel termine di due anni se il reato oggetto del precedente patteggiamento era una contravvenzione.

Lo svantaggio più immediato è che, come ti ho anticipato prima, ci saranno davvero pochi margini per una sentenza di proscioglimento, a meno che, per citare un esempio, ad avvocato e pubblico ministero sia sfuggito che il reato si è già prescritto o che manchi una condizione di procedibilità.

Direttamente connesso al problema della quasi certa condanna è l'inoppugnabilità della sentenza di patteggiamento: più nello specifico, contro il provvedimento che accoglie la richiesta di pena non è possibile proporre appello ma solo ricorso per cassazione (e il perimetro entro il quale ci si può muovere è davvero molto stretto).

Dunque, in linea di principio, la condanna in applicazione del patteggiamento sarà verosimilmente quella che diventerà definitiva.

5. Il patteggiamento allargato.

La legge riconosce al patteggiamento ordinario, vale a dire in quei casi in cui la pena applicata è contenuta nel limite di due anni, alcuni effetti particolarmente vantaggiosi per chi sceglie questa strada processuale.

Alcuni di questi benefici non possono essere concessi nel caso di patteggiamento allargato.

Ma prima di tutto, cosa è il patteggiamento allargato?

Viene definito tale il patteggiamento con una pena superiore a due anni: abbiamo già detto che fino alla soglia limite di cinque anni è possibile patteggiare, però per pene superiore a due anni si incontrano delle altre limitazioni delle quali occorrerà tenere conto.

Prima di tutto, con il patteggiamento allargato non ha luogo l'effetto estintivo del reato: il reato al termine dei 5 anni non si estinguerà, quindi, e tu dovrai necessariamente confrontarti con l'esecuzione della pena.

Inoltre, non potrai chiedere il patteggiamento allargato per reati di particolare allarme, quali:

  • violenza sessuale;
  • violenza sessuale su minori;
  • violenza sessuale di gruppo.

Neppure si può patteggiare, per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, se prima non si restituisce il prezzo o il profitto del reato.

Infine, non possono ottenere il patteggiamento allargato i recidivi reiterati, o delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

6. La richiesta di patteggiamento è un'ammissione di colpa?

Ci si è sempre chiesti se la richiesta di patteggiamento fosse un'ammissione di colpa oppure no. E fino ad un certo punto si era ritenuto che non lo fosse oggi invece si tende a ritenere che lo sia a tutti gli effetti.

C'è da dire, comunque, al di là di come la si voglia pensare, che se patteggio una pena, per ipotesi un reato di rapina ai danni di Pincopallino, e quest'ultimo subito dopo il patteggiamento mi cita in un giudizio civile per vedersi risarcire il danno che gli ho causato, poi per me sarà davvero difficile convincere il giudice civile che la mia scelta non era una implicita ammissione di responsabilità ma poggiava le basi su altre (logiche e ragionevoli) motivazioni.

7. Calcolo e riduzione della pena.

Ora poniamo il caso che tu voglia patteggiare un reato: come calcoliamo la pena?

Mettiamo che il reato in questione sia detenzione di sostanza stupefacente, tipo hashish o marijuana, le cui pene oscillano da due a sei anni di reclusione. Sei al primo reato, quindi sei un incensurato e credi che il patteggiamento sia la strada migliore, perché sei stato colto, di fatto, in flagranza di reato e dubiti seriamente ci siano margini per un'assoluzione.

Non ti resta che chiedere al Pubblico Ministero di esprimere il consenso sulla pena: come è ovvio, noi premeremo affinché la sanzione sia, per noi, la migliore possibile.

Proveremo a spiegare al PM che si è trattato di un episodio occasionale, chiariremo ulteriormente che sei alla prima esperienza con la giustizia, che il quantitativo della sostanza era di poco rilievo e la stessa conteneva pochissimo principio attivo. Faremo inoltre rilevare che hai compreso il disvalore della tua condotta, chiedendo che ti venga applicata una pena vicina al minimo edittale.

E mettiamo il caso che il Pubblico Ministero si convinca che va bene così e ci dirà che per lui andrebbe bene una pena contenuta nei due anni (e se ci sono margini anche con la sospensione condizionale).

Come faremo il nostro calcolo?

In questo modo: partiremo da una base di anni 3 di reclusione e la diminuiremo di 1/3, fino ad arrivare ad anni 2 di reclusione.

Si tratta, quindi, di una mera operazione aritmetica e nient'altro.

Ovviamente, nella realtà delle cose, ci sono tanti altri aspetti da valutare, come, per esempio, tra le altre, l'eventualità di concedere le circostanze attenuanti generiche o altre circostanze eventualmente concorrenti, ma il tutto si risolverà comunque in una operazione matematica. Nulla di troppo complicato insomma.

8. Patteggiamento in appello

Discorso molto diverso, che tende un po' a confondere le idee è quello che riguarda il cosiddetto "patteggiamento in appello".

Premetto innanzitutto che questo tipo di istituto si chiama "concordato" e che presenta delle grandissime differenze con il patteggiamento.

Il fatto che ci si trovi già in una fase avanzata del processo, implica giocoforza che si sia svolto il primo grado di giudizio e che ci sia stato un appello dell'imputato che abbia censurato più punti della sentenza di condanna.

Con il "patteggiamento in appello", perciò, a differenza del patteggiamento ordinario, non si trova un accordo sulla pena, ma si "concorda" sull'accoglimento di uno o più motivi dell'appello proposto dall'imputato.

Quindi parliamo di due diversi istituti che partono da presupposti diversi e possono portare ad effetti diversi.

9 Conclusioni

La decisione di accettare un patteggiamento è una delle decisioni più importanti che prenderai se sei coinvolto in un processo penale.
Con questo articolo ho provato a farti comprendere l'essenza di questo istituto, ma se hai ancora dubbi, non esitare a contattarmi. Ti lascio qui in basso tutti i riferimenti (basta che clicchi sul tasto blu "contattami")