CONDANNATI MANIFESTANTI NO TAV: INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

21.09.2019

In questo articolo, analizzando i caratteri essenziali del reato di interruzione di pubblico servizio, analizzeremo le ragioni per cui la Corte di Cassazione ha ritenuto non condivisibile l'assunto per il quale l'attività di una manifestazione che interrompe un pubblico servizio non sia punibile per tenuità del fatto. Secondo la Corte d'Appello (prima) e la Suprema Corte (poi) sono dirimenti per la decisione le modalità della condotta e l'entità del danno arrecato al trasporto ferroviario.

I fatti: perché ai manifestanti viene contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Il 9 marzo 2012, alcuni manifestanti avevano occupato i binari della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, sia con striscioni che fisicamente. Così facendo, avevano impedito la circolazione dei treni su quei binari ed avevano interrotto il servizio ferroviario, in particolare bloccando:

  1. su un binario dell'alta velocità, un trano Freccia Rossa che doveva essere ricoverato per le operazioni di manutenzione e pulizia
  2.  e su altro binario un treno regionale che non poteva partire come da programmazione;
  3. comunque, avevano  determinato la totale interruzione della circolazione dei treni e delle manovre all'interno della stazione per circa un'ora.

La procura della Repubblica di Torino ha perciò contestato ai manifestanti il reato di interruzione di pubblico servizio.

La decisione del Tribunale e della Corte d'Appello sul reato di interruzione di pubblico servizio.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Torino ha ritenuto la condotta di particolare tenuità, poiché è stato considerato, tra le altre cose:

  • il contesto generale della manifestazione, che si è sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro persone o cose;
  • la limitata durata della interruzione del traffico ferroviario;
  • la modesta entità delle conseguenze immediate (consistite in un ritardo di sei minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno Freccia Rossa senza disagi per i passeggeri comunque giunti a destinazione), nonché dei conseguenti, contenuti, ritardi di altri treni indicati in totali 125 minuti;
  • la particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno degli imputati (attraversamento; breve soffermarsi; sedersi sulla pensilina);
  • la incensuratezza degli imputati che non risultano coinvolti in altre analoghe attività illecite, si che il loro comportamento deve ritenersi episodico e determinato anche dal particolare contesto; 

La Corte di Appello, invece, è stata di diverso avviso.

Ed infatti, non ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado ed ha invece considerato i fatti oggettivamente gravi per le seguenti ragioni:

  •  per il protrarsi della manifestazione nel tempo per oltre un'ora;
  • per la sua portata simbolica diretta a bloccare il traffico dell'alta velocità, vera ragione della protesta, di talché, in violazione del programma comunicato alle autorità, il corteo aveva colto di sorpresa le forze dell'ordine accedendo all'interno della stazione e dirigendosi verso i binari del traffico dei treni veloci così da bloccarlo;
  • per il coinvolgimento nella manifestazione di molte persone (circa 300);
  • per i disagi arrecati al traffico ferroviario per avere costretto alla chiusura della stazione per oltre un'ora.

La decisione della Corte di Cassazione

Ad avviso della Corte di Cassazione, i manifestanti contro la TAV non hanno posto in essere dei fatti di tenue disvalore ed ha ritenuto corretto il ragionamento operato dalla Corte d'Appello di Torino.

Ed infatti, ad avviso della Suprema Corte, la Corte distrettuale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le modalità della condotta che correttamente sono ritenute gravi (300 persone entrano all'interno della stazione e, per ciò solo, determinano il blocco della circolazione di tutti i treni, e poi invadono le pensiline e i binari destinati ai treni ad alta velocità) e l'entità del danno (è vero che il treno Freccia Rossa era già arrivato a destinazione e l'altro treno è ripartito dopo pochi minuti, ma in ogni caso vi è stato un ritardo dei treni in arrivo di oltre due ore).
Ritiene il Collegio che il ragionamento sviluppato non presta il fianco a censure in punto di logicità della motivazione.

Ed infatti, suggeriscono ancora gli ermellini, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., onde pervenire alla individuazione dell'offesa come di particolare tenuità, il giudice deve riferirsi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario che esamini tutti gli elementi addotti essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento e che ha ritenuto rilevante e decisivo ai fini della sua scelta. E del tutto logicamente la Corte distrettuale ha valorizzato gli elementi sopra indicati.

Pertanto, i manifestanti oltre alla condanna patita, sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile Trenitalia s.p.a. delle spese del grado,liquidate in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.