Articolo 92 Codice Penale
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
[I] L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
[II]Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.