Articolo 87 Codice Penale
Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.
[I]. La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa [92].