Articolo 79 Codice Penale
Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
[I] La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte [30, 31];
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35]