Articolo 84 Codice Penale
Reato complesso.
[I] Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato [131, 170].
[II] Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono [301], non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79 [131, 170]