Articolo 200 Codice Penale
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
[I]. L'esecuzione di una pena può essere differita [684 c.p.p.] (1):
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
[II]. Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648 c.p.p.], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Note:
(1) V. art. 69 l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Numero così sostituito dall'art. 1 l. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo previgente era il seguente: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».
(3) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il comma era stato sostituito dall'art. 1 l. n. 40, cit. Il testo previgente era il seguente: «Nel caso indicato nel numero 3, il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre».
(4) Comma aggiunto dall'art. 1 l. n. 40, cit.