Articolo 162 ter Codice Penale
Estinzione del reato per condotte riparatorie (1).
Quando
dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore
a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di
quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la
succes siva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non
oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche
prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso.
Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Note:
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.