Articolo 162 bis Codice Penale
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il
contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge
per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Note: Guarda il video!