Articolo 161 Codice Penale
Effetti della sospensione e della interruzione.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).
Note:
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 14, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.