Articolo 156 Codice Penale
Estinzione del diritto di remissione (1).
[I].Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
Note:
(1) Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
[I].Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
Note:
(1) Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.