Articolo 145 Codice Penale
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
[I]. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato (1).
[II]. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.] (2);
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [535, 592, 616, 692-694 c.p.p.; 189 att. c.p.p.].
[III]. [In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro] (3).
Note:
(1) V. ora artt. 20, 22 e 23 l. 26 luglio 1975, n. 354.
(2) V. anche artt. 2 e 24 l. n. 354, cit.
(3) Comma implicitamente abrogato dall'art. 24 l. n. 354, cit.