Articolo 137 Codice Penale
Custodia cautelare (1) .
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Note:
(1) L'espressione «custodia cautelare» sostituisce quella di «carcerazione preventiva» secondo quanto dispone l'art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 398, relativa ai termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.