Articolo 133 ter Codice Penale
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda (1) .
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Note:
(1) Articolo aggiunto dall'art. 100, L. 689/1981