Articolo 131 bis Codice Penale
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1).
Nei reati per i quali
e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della
condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare
tenuita' e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo'
essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma,
quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con
crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,
ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando
la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona. L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare
tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore
nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di
cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei
confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie
funzioni (2).
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole,
anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad
oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della
determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si
tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai
fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del
giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante..
Note:
(1) Articolo introdotto dal d.lgs 16 marzo 2015, n. 28 (in G.U. 18/03/2015, n.64).
(2) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha aggiunto il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.». Successivamente, l'art. 1, comma 1, l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019, ha aggiunto le seguenti parole:«, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». dopo le parole: «manifestazioni sportive»