Articolo 58 Codice Penale
Stampa clandestina
[I]. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica [58-bis] (1).
Note:
(1) A seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, l. 4 marzo 1958, n. 127, il rinvio deve intendersi alle «disposizioni dei due articoli precedenti», anziché alle «disposizioni dell'articolo precedente».