Articolo 50 Codice Penale
Consenso dell'avente diritto.
[I]. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona [5 c.c.] che può validamente disporne [579].
[I]. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona [5 c.c.] che può validamente disporne [579].