Articolo 49 Codice Penale
Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
[I]. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
[II]. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso [56].
[III]. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
[IV]. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza [229].