Articolo 47 Codice Penale
Errore di fatto.
[I]. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43].
[II]. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
[III]. L'errore su una legge diversa dalla legge penale [5] esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.