Articolo 266 Codice Penale
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
[I]. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
[II]. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
[III]. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
[IV]. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
- col mezzo della stampa (2), o con altro mezzo di propaganda;
- in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
- in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata
Note:
(1) La Corte cost., con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione»
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) (secondo comma)
altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma)
procedibilità: d'ufficio