Articolo 264 Codice Penale
Infedeltà in affari di Stato.
[[I]. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio