Articolo 262 Codice Penale
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
[I]. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
[II]. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
[III]. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo.
[IV]. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
[V]. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
competenza: Corte d'Assise; Trib. monocratico (parte prima del quinto comma)
arresto: obbligatorio (primo, secondo e terzo comma); non consentito (parte prima del quinto comma); facoltativo (seconda parte del quinto comma)
fermo: consentito; non consentito (parte prima del quinto comma)
custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.); non consentita (parte prima del quinto comma)
altre misure cautelari personali: consentite; non consentite (parte prima del quinto comma)
procedibilità: d'ufficio