Articolo 258 Codice Penale
Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.
[I]. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
[II]. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
[III]. Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio