Articolo 257 Codice Penale
Spionaggio politico o militare.
[I]. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[II]. Si applica la pena dell'ergastolo:
- se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
- se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio