Articolo 255 Codice Penale
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
[I]. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
[II]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio