Articolo 253 Codice Penale
Distruzione o sabotaggio di opere militari.
[I]. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
[II]. Si applica la pena dell'ergastolo:
- se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
- se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio