Articolo 248 Codice Penale
Somministrazione al nemico di provvigioni.
[I]. Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[II]. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
competenza: Corte d'Assise
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio, se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l'autorizzazione del Ministero della giustizia se il reato è commesso a danno di uno Stato estero