Articolo 236 Codice Penale
Specie: regole generali.
[I]. Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
- la cauzione di buona condotta;
- la confisca.
[II]. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
[III]. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203 e 207.