Articolo 23 Codice Penale
Reclusione (1)
[I]. La pena della reclusione [1, 2 coord.] si estende da quindici giorni a ventiquattro anni [64, 66, 78], ed è scontata in uno degli stabilimenti (2) a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
[II]. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Note:
(1) In origine l'articolo constava di un terzo comma decaduto in seguito all'espressa abrogazione dei due ultimi commi dell'art. 22 che recitava: «Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente».
(2) V. sub art. 22.