Articolo 228 Codice Penale
Libertà vigilata.
[I]. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.
[II]. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
[III]. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
[IV]. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
[V]. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
[VI]. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.