Articolo 215 Codice Penale
Specie.
[I]. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
[II]. Sono misure di sicurezza detentive:
- l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- il ricovero in una casa di cura e di custodia;
- il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;
- il ricovero in un riformatorio giudiziario.
[III]. Sono misure di sicurezza non detentive:
- la libertà vigilata;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato.
[IV]. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.