Articolo 214 Codice Penale
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
[I]. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
[II]. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.