Articolo 211 bis Codice Penale
Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
[I]. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.
[II]. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona