Articolo 202 Codice Penale
Applicabilità delle misure di sicurezza.
[I]. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose [203], che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
[II]. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.