Articolo 200 Codice Penale
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
[I]. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
[II]. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
[III]. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
[IV]. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.