Articolo 192 Codice Penale
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
[I] Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189
[I] Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189