Articolo 170 Codice Penale
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
[I]. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
[II]. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
[III]. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.